Requisito residenza familiare trasferimento temporaneo figlio minore 3 anni - trasferimento militare
- Avv. Samuele Miedico

- 13 set 2024
- Tempo di lettura: 4 min
Lo Studio Legale Miedico segnala un'importante sentenza della Corte costituzionale in tema di trasferimento militare per figlio minore di 3 anni che ha riconosciuto la possibilità di chiedere il trasferimento temporaneo 42 bis presso una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa.
Se sei un appartenente alle Forze Armate e vuoi capire quali sono i presupposti per ottenere il trasferimento per figli minori di 3 anni devi essere a conoscenza della possibilità di chiedere il trasferimento temporaneo 42 bis presso il luogo ove ha residenza la famiglia o dove l'altro genitore svolge il proprio lavoro.

Indice dei contenuti:
1. Il trasferimento 42 bis per figli minori di 3 anni - trasferimento temporaneo figlio minore 3 anni militare.
L’art. 42 bis del D. Lgs. n. 151 del 2001 si occupa della assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche e prevede che:
“Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda” (comma 1).
“Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione” (comma 2).
La norma in esame prevede la possibilità per il genitore di figlio di età inferiore a tre anni di richiedere l’assegnazione temporanea nella Provincia o nella Regione ove l’altro genitore presta la propria attività lavorativa.
Il trasferimento ha una durata complessiva di 3 anni dal momento in cui viene concesso e può essere fruito in modo continuativo o frazionato. Al termine dei 3 anni di durata massima, il militare deve far rientro presso la sede di provenienza in modo automatico e senza oneri a carico della pubblica amministrazione.
Per poter chiedere ed ottenere il trasferimento è necessario valutare attentamente se sussistono tutte le condizioni ed i requisiti richiesti dalla legge, altrimenti vi è il rischio di incorrere in un rigetto della domanda di trasferimento temporaneo.
Perciò è opportuno farsi assistere da un avvocato specializzato nel settore fin dal momento della preparazione della domanda di trasferimento, in modo da ridurre il rischio che l'amministrazione possa rigetta la richiesta ed aumentare le possibilità di ottenere in tempi rapidi il trasferimento per figli minori di tre anni.
2. Condizioni per chiedere il trasferimento temporaneo per figli minori aggiornate
I requisiti per chiedere il trasferimento 42 bis sono quelli indicati dalla legge:
a) il richiedente deve essere dipendente di una pubblica amministrazione, come ad esempio il militare che dipendente dal relativo ministero;
b) il richiedente deve essere genitore di un figlio di età inferiore ai 3 anni;
c) l’altro genitore, sia esso sposato o convivente, deve svolgere la propria attività lavorativa in un’altra Provincia o Regione rispetto a quella in cui presta servizio il richiedente.
Rinviando ad un altro articolo sul trasferimento temporaneo 42 bis pubblicato dallo Studio Legale Miedico per l'analisi dei singoli requisiti, si concentra qui l'attenzione sul luogo ove può essere chiesto il trasferimento.
La sentenza della Corte costituzionale è intervenuta su quest’ultimo aspetto: i giudici hanno chiarito che li trasferimento temporaneo per figli minori di tre anni, proponendosi di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze di servizio, è volto a realizzare l’obiettivo di sostegno e promozione della famiglia, dell’infanzia e della parità dei genitori nell’accudire i figli.
Proprio alla luce di tale scopo, non risulta ragionevole secondo i giudici consentire il trasferimento temporaneo solo nella provincia o regione in cui lavora l’altro genitore: una simile limitazione non assicura, infatti, una tutela adeguata in favore di quei nuclei familairi in cui entrambi i genitori lavorano in regioni diverse da quella in cui è fissara la residenza familiare.
Si consente, dunque, almeno ad uno dei genitori di lavorare, nei primi tre anni di vita del bambino, in una sede che si trova nella provincia o nella regione in cui è stata fissata la residenza della famiglia ed in cui è docimiciliato il figlio minore di 3 anni.
Di conseguenza, anche se la legge non lo prevede espressamente, per effetto di questa importante sentenza della Corte costituzionale è oggi possibile chiedere di essere trasferiti, in alternativa:
nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia; oppure
nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa.
3. Cosa fare se ricevi un rigetto al trasferimento per figli minori di 3 anni?
Sia in caso di preavviso di rigetto che in caso di provvedimento definitivo di rigetto, il consiglio è quello di contattare subito lo Studio Legale dell’avvocato Samuele Miedico all’indirizzo email avv.samuelemiedico@gmail.com o al numero +39 3792727267 ed inviare subito il provvedimento di rigetto o il preavviso di rigetto per un'attenta valutazione del caso.
Lo Studio Legale è specializzato nell’analisi delle domande di trasferimento per figli minori di 3 anni, vantando numerose vittorie innanzi ai TAR, ed è disponibile per offrirti consulenza ed assistenza anche per la presentazione dell’istanza e delle osservazioni in caso di preavviso di rigetto.
Attraverso l'assistenza di un avvocato specializzato è possibile ridurre il rischio di un definitivo rigetto della richiesta di trasferimento, e di poter ottenere il trasferimento potendo stare a fianco del proprio figlio durante i suoi primi anni di vita.

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